La donazione

In Italia, per quanto riguarda la donazione degli organi , vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Infatti, il “silenzio-assenso” introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non è ancora applicato, in quanto non è stata ancora costituita un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che permetta la notifica ad ogni cittadino, da parte di un Pubblico Ufficiale, di un modulo per la dichiarazione di volontà in cui si informa lo stesso che, in mancanza di una esplicita dichiarazione, si presume il consenso alla donazione.

Leggi il testo integrale della Legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui il defunto non abbia lasciato alcuna testimonianza circa la propria volontà in materia di donazione,  sarà allora compito dei familiari decidere andando a ricercare quale sarebbe stata la decisione del congiunto. Un compito difficile, dunque, in un momento già di per sé doloroso.

A tutti i cittadini maggiorenni è dunque offerta la possibilità di dichiarare la propria volontà, che sia essa positiva o negativa, in materia di donazione di organi e tessuti.

Quali sono le modalità di espressione del consenso?